Art. 7 Consultazione 1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali e' prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalita', l'ENEA acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'articolo 10. 2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. 3. La consultazione si svolge altresi' sulle seguenti materie: A) con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1: a) contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale; b) programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi. B) con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali: a) materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.