Art. 7
                            Consultazione
   1.  La  consultazione  si  svolge  sulle  materie  per le quali e'
prevista  da  disposizioni  legislative o norme contrattuali. In tali
casi,  senza  particolari formalita', l'ENEA acquisisce il parere dei
soggetti sindacali di cui all'articolo 10.
   2.  La  consultazione  si  svolge  in  particolare  sulle  materie
attinenti  la  prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il
rappresentante  per  tali materie, al fine di assicurare l'attuazione
di   quanto   previsto   dal   D.   Lgs.  n.  626/1994  e  successive
modificazioni.
   3. La consultazione si svolge altresi' sulle seguenti materie:
   A) con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
   a)  contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro
interinale;
   b)   programmazione   triennale   del   fabbisogno  di  personale,
fabbisogni  quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione
di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.
   B)  con  i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli
aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
   a)  materie  attinenti  la prevenzione e la sicurezza sul posto di
lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare
l'attuazione  di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni.