Art. 9
                      Monitoraggio e verifiche
   1.   Per   l'approfondimento   di   specifiche  problematiche,  in
particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,
l'igiene  e  sicurezza  del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite,   a   richiesta,   in  relazione  alle  dimensioni  delle
amministrazioni  e  senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali  ovvero  Osservatori  con  il  compito di raccogliere dati
relativi  alle  predette materie - che l'ente e' tenuto a fornire - e
di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
   2.  La  composizione  degli  organismi  di cui al comma 1, che non
hanno  funzioni  negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.