ART. 3
                     Effetti dei nuovi stipendi
   1.   Le   misure   degli   stipendi  tabellari,  risultanti  dalla
applicazione  dell'art.  2,  sono  utili  ai  fini  della tredicesima
mensilita',  dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali
e  assistenziali  e relativi contributi, nonche' della determinazione
della misura dei contributi di riscatto.
   2.  I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto;  agli  effetti  del  trattamento  di  fine servizio, della
indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di quella prevista
dall'art.  2122  del  codice  civile, si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.