ART. 4 Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' di cui all'art. 64 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a 6,09 (pari a L. 11.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale dell'area tecnica-economica-amministrativa ed operativa. 2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore a 7,95 (pari a L. 15.400) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale dell'area tecnica-economica-amministrativa ed operativa.