ART. 4
             Integrazione delle risorse per le politiche
       di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'
   1.  A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse per le politiche di
sviluppo  delle  risorse umane e per la produttivita' di cui all'art.
64 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari
a  €  6,09  (pari  a  L. 11.800) medie mensili pro-capite per tredici
mensilita',        riferito        al       personale       dell'area
tecnica-economica-amministrativa ed operativa.
   2.  L'ENAC,  nel  rispetto  dei  limiti  del proprio bilancio e in
presenza  di  condizioni  organizzative e gestionali che consentano i
controlli  interni  e la valutazione dei risultati secondo i principi
generali  di  cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare risorse aggiuntive
al  finanziamento  dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore
a  €  7,95  (pari  a  L. 15.400) medie mensili pro-capite per tredici
mensilita',        riferito        al       personale       dell'area
tecnica-economica-amministrativa ed operativa.