ART. 5 Integrazione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui all'art. 91 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a 41,11 (pari a L. 79.600) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale professionale. 2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori dei professionisti correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore a 19,01 (pari a L. 36.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale professionale.