ART. 5
                    Integrazione del fondo per le
              politiche di sviluppo dei professionisti
   1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2001, le risorse del fondo per le
politiche  di sviluppo dei professionisti di cui all'art. 91 del CCNL
del  19  dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a € 41,11
(pari  a  L. 79.600) medie mensili pro-capite per tredici mensilita',
riferito al personale professionale.
   2.  L'ENAC,  nel  rispetto  dei  limiti  del proprio bilancio e in
presenza  di  condizioni  organizzative e gestionali che consentano i
controlli  interni  e la valutazione dei risultati dei professionisti
secondo  i  principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare
risorse  aggiuntive  al  finanziamento  dei trattamenti accessori dei
professionisti  correlati  agli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'  per  un  importo  non  superiore  a  € 19,01 (pari a L.
36.800)  medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al
personale professionale.