Art. 3.
  1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo
conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno
successivo:
    la pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 236,45 dal 1
gennaio 2002;
    la  pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali,
l'assegno   mensile   spettante   agli   invalidi   civili  parziali,
l'indennita'  mensile  di  frequenza  spettante  ai  minori  invalidi
civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti
ricoverati  nonche'  ai  ciechi civili ventesimisti Euro 218,65 dal 1
gennaio 2002;
    l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 162,24
dal 1 gennaio 2002.