Art. 5.
  1.  Ai sensi ed in conformita' all'art. 70, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti  titolari  di  pensione,  di  assegno  di  invalidita' o di
indennita'  mensile  di  frequenza  di  eta'  inferiore a 65 anni, e'
concessa,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  una maggiorazione di
Euro 10,33  mensili,  per  tredici  mensilita',  a condizione che non
possiedano   ne'  redditi  propri  di  importo  pari  o  superiore  a
Euro 4.691,70  ne'  redditi  cumulati  con  quelli  del  coniuge, non
legalmente   ed  effettivamente  separato,  per  un  importo  pari  o
superiore a Euro 9.796,67.