Art. 6. 1. Ai sensi ed in conformita' all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a 6.713,98 euro ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.271,39 euro; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresi' concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione. 3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2002 Il Ministro: Scajola