Art. 6.
  1.  Ai  sensi ed in conformita' all'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione  di  eta'  pari  o superiore a settanta anni e' incrementata
fino  a  garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per
tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
    a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a 6.713,98 euro;
    b) il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato   e   non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori
a  6.713,98  euro  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo pari o superiore a 11.271,39 euro;
    c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui  alle  lettere a) e b) l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi.
  2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1, sono altresi'
concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta'
pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali,
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
  3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola