Art. 3.
    Ai   sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  25 novembre 1971, n. 1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta',
iscritte  ai  registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti
ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai
registri  medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo
dell'iscrizione  e le relative sementi, a norma del sopra citato art.
17-bis,  quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate
fino al 30 giugno dell'anno 2004.

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      |      |             |D.M. di iscrizione o|
Codice|Specie|Denominazione|  di reiscrizione   | Gazzetta Ufficiale
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      |      |             |                    |n. 119 del 23 maggio
000402|Sulla |Grimaldi     |     15-01-1991     |1991
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      |      |             |                    |n. 92 del 19 aprile
002439|Mais  |Arras        |     19-12-1990     |1991

    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 18 febbraio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio
    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.