Art. 2.
  1. E'  autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio dei
medicinali  veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per
uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate.
  2. Le  confezioni  dei  lotti  dei  medicinali  di  cui  al comma 1
fabbricati  a  far  data  dall'entrata in vigore del presente decreto
possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data
di  notifica  dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero
della salute.
  3. Le  confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la
dicitura  "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e
non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".