Art. 14. Articolazione dell'ufficio coordinamento tecnologie informatiche 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regolamento n. 107/2001, l'ufficio si articola nelle unita' organizzative di seguito indicate: Reparto I Servizi di supporto: a) fornisce al direttore il supporto per il coordinamento generale della struttura e per il collegamento con gli altri uffici, interni ed esterni, nell'ambito del Dipartimento; b) supporta il direttore nella programmazione e nel controllo di gestione, nonche' nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e nella valutazione dei risultati; c) e' responsabile dei servizi generali dell'ufficio. Reparto II Osservatorio sullo stato dell'informatizzazione: a) gestisce l'osservatorio sullo stato dei sistemi informatici dell'amministrazione fiscale; b) effettua studi ed analisi della normativa e degli standard nazionali ed internazionali per la misurazione della qualita' dei prodotti e dei servizi; c) effettua analisi comparative tra i costi di sviluppo dell'informatica all'interno dell'amministrazione fiscale e quelli di altre amministrazioni ed enti; d) assicura il coordinamento dei sistemi G-net, internet, intranet ed extranet. Area I Sviluppo del sistema informativo della fiscalita': a) propone le linee guida, gli indirizzi strategici e i piani per lo sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; b) assicura la compatibilita' delle scelte tecniche del Dipartimento e delle agenzie, nel rispetto dell'autonomia di queste ultime; c) assicura il controllo del piano annuale dell'informatica e dei relativi progetti. L'area I assicura, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni ai seguenti due reparti: Reparto III Strategie di sviluppo: a) fornisce gli elementi per l'elaborazione delle linee guida e degli indirizzi strategici per lo sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; propone, altresi', le strategie di formazione professionale specialistica per le risorse dell'amministrazione fiscale; b) fornisce gli elementi per l'elaborazione delle linee generali dei piani triennali ed annuali dell'informatica e dei relativi piani tecnici dell'amministrazione fiscale, assicurando il raccordo con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; c) propone i requisiti generali del sistema informativo della fiscalita' assicurando le condizioni per la interoperabilita' dei sistemi di tutti gli enti partecipanti alla gestione della fiscalita'. Reparto IV Monitoraggio: a) assicura l'aggiornamento annuale del piano dell'informatica, definendo tempi, costi e priorita' coerentemente con le scelte delle agenzie e della Guardia di finanza; b) monitora lo stato di avanzamento del piano annuale dell'informatica e dei relativi progetti, elaborando il consuntivo annuale dell'attivita' e il report sullo stato di informatizzazione dell'amministrazione. Reparto V Normativa tecnica: a) propone le norme tecniche di integrazione e le misure di sicurezza dei diversi sistemi informatici della fiscalita'; b) propone le direttive di applicazione delle norme che regolano la riservatezza dei dati, i criteri di autorizzazione e di tracciabilita' degli accessi a norma delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676; c) propone le direttive per l'acquisto di beni e di servizi informatici, nel rispetto degli ambiti di autonomia delle agenzie; d) gestisce i rapporti con il centro tecnico della rete unitaria della pubblica amministrazione e fornisce gli elementi per la valutazione delle proposte di convenzione.