Art. 2. Principi e criteri organizzativi generali 1. Nell'ambito degli otto uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, operano le unita' organizzative di livello dirigenziale individuate dal presente decreto, secondo il modello organizzativo rappresentato nello schema di cui alla tavola A allegata al medesimo decreto. 2. Tutte le unita' organizzative previste dal presente decreto, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ovvero individuate all'interno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, sono di livello dirigenziale e sono denominate "reparto", se deputate alla gestione di attivita' omogenee in funzione dei contenuti o dei fini perseguiti, ovvero "area", se responsabili della gestione di progetti complessi nonche' della integrazione e del coordinamento di materie comuni a piu' reparti, ferme in ogni caso le denominazioni delle unita' organizzative di livello dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano l'ufficio per il controllo interno e il servizio di vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento n. 107/2001. Alle stesse dirette dipendenze operano altresi' la segreteria e l'ufficio di staff del Capo del Dipartimento. 4. Alle unita' organizzative poste alle dipendenze del Capo del Dipartimento ed a quelle alle dipendenze dei dirigenti incaricati degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento possono assegnarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel limite di contingente di cui alla tavola B allegata al presente decreto, assumendo la denominazione di "consiglieri di direzione", ovvero di "esperti di direzione", dirigenti non generali per lo svolgimento di compiti ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, per incarichi speciali o per specifiche attivita' progettuali.