Art. 4.
                Compiti e attribuzioni dei direttori
            degli uffici di livello dirigenziale generale
  1.  I  direttori  degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento,  previsti  dall'art.  4,  comma  2,  del regolamento n.
107/2001,  esercitano  i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 16
del  decreto  legislativo  n. 165/2001, nonche' le altre attribuzioni
che  le  leggi,  i  regolamenti  e i contratti nazionali conferiscono
loro. I direttori degli uffici, in particolare:
    a) attuano  gli  indirizzi  di  gestione  fissati  dal  Capo  del
Dipartimento sulla base delle direttive generali del Ministro;
    b) assegnano  i  programmi  di  attivita' ai dirigenti posti alle
loro dipendenze;
    c) possono  conferire  deleghe  ai dirigenti preposti alle unita'
organizzative di livello dirigenziale;
    d) dispongono   l'assegnazione   delle  risorse  umane  conferite
all'ufficio dal Capo del Dipartimento;
    e) forniscono  elementi  di  valutazione al Capo del Dipartimento
relativamente ai dirigenti posti alle loro dipendenze.