Art. 4. Compiti e attribuzioni dei direttori degli uffici di livello dirigenziale generale 1. I direttori degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro. I direttori degli uffici, in particolare: a) attuano gli indirizzi di gestione fissati dal Capo del Dipartimento sulla base delle direttive generali del Ministro; b) assegnano i programmi di attivita' ai dirigenti posti alle loro dipendenze; c) possono conferire deleghe ai dirigenti preposti alle unita' organizzative di livello dirigenziale; d) dispongono l'assegnazione delle risorse umane conferite all'ufficio dal Capo del Dipartimento; e) forniscono elementi di valutazione al Capo del Dipartimento relativamente ai dirigenti posti alle loro dipendenze.