Art. 5. Compiti e attribuzioni dei dirigenti delle unita' organizzative di livello dirigenziale 1. I dirigenti preposti alla direzione delle unita' organizzative di livello dirigenziale ne assumono la titolarita', nonche' la responsabilita' organizzativa e funzionale ed esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' tutte le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro. 2. I dirigenti preposti alle aree, al servizio di vigilanza ed all'ufficio di staff, oltre a svolgere le attribuzioni di cui al comma 1, esercitano la direzione di progetti complessi nonche' l'integrazione e il coordinamento di materie comuni a piu' reparti. Dell'esercizio di tali attribuzioni i dirigenti riferiscono al Capo del Dipartimento, nel caso del servizio di vigilanza e dell'ufficio di staff, ovvero al competente direttore dell'ufficio.