Art. 5.
                Compiti e attribuzioni dei dirigenti
         delle unita' organizzative di livello dirigenziale
  1.  I  dirigenti preposti alla direzione delle unita' organizzative
di  livello  dirigenziale  ne  assumono  la  titolarita',  nonche' la
responsabilita'  organizzativa e funzionale ed esercitano i compiti e
le  attribuzioni  di  cui  all'art.  17  del  decreto  legislativo n.
165/2001,  nonche'  tutte  le  altre  attribuzioni  che  le  leggi, i
regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro.
  2.  I  dirigenti  preposti  alle  aree, al servizio di vigilanza ed
all'ufficio  di  staff,  oltre  a  svolgere le attribuzioni di cui al
comma  1,  esercitano  la  direzione  di  progetti  complessi nonche'
l'integrazione  e  il coordinamento di materie comuni a piu' reparti.
Dell'esercizio  di  tali attribuzioni i dirigenti riferiscono al Capo
del  Dipartimento,  nel caso del servizio di vigilanza e dell'ufficio
di staff, ovvero al competente direttore dell'ufficio.