Art. 2.
  1.  I  servizi  sanitari  e  tecnici  di  cui  all'art. 1, comma 1,
espletano,    mediante   personale   appositamente   incaricato   con
determinazione   del  Comandante  generale,  attivita'  di  vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nelle  aree  ove  vengono  svolte  attivita' di carattere riservato o
operativo  o che presentano analoghe esigenze, secondo le indicazioni
di cui ai commi 3 e 4 e con le modalita' stabilite dalle disposizioni
vigenti.
  2.   Il  personale  dei  servizi  tecnici  e  sanitari  che  svolge
l'attivita'  di  vigilanza di cui al comma 1, non puo' fare parte del
servizio  di  prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  3.  Costituiscono,  in  particolare,  aree  riservate ed operative,
oltre  alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e'
gli  organi  di  esecuzione  del  servizio di ogni ordine e grado, ai
comandi,  istituti  e  centri  di  reclutamento  e  addestramento, ai
comandi,  reparti  e  alle strutture di supporto tecnico, logistico e
amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:
    a) l'ufficio del generale addetto;
    b) il II reparto del Comando generale;
    c) la centrale operativa;
    d) il  centro  elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e
la sala stampa del Comando generale;
    e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza,
i centri trasmissione e telecomunicazioni;
    f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono
conservate armi, munizioni ed esplosivi;
    g) i  mezzi  di  trasporto  terrestri, navali ed aerei e relative
officine meccaniche e luoghi di rimessaggio;
    h) gli schedari ed archivi;
    i) il laboratorio scientifico;
    j) il centro tipografico;
    k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.
  4.  Sono  considerati  luoghi  aventi caratteristiche analoghe alle
aeree riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie
finalita',  alla  difesa militare ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della
legge  1  dicembre  1986,  n. 831, e del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n. 383, ed ogni altro luogo individuato
come  militare  ai  sensi dell'art. 230 del codice penale militare di
pace,  con  esclusione  di quelli non direttamente condotti e gestiti
dal Corpo della guardia di finanza.