Art. 2.
  1  -  Per  effetto  delle  modifiche  di  cui  all'art.  1 il testo
dell'art. 37 dello statuto di Ateneo risulta essere il seguente:
    1.  Fermi  restando i principi di pubblicita' e di trasparenza di
cui  all'art.  7,  l'Universita'  informa  l'esercizio  delle proprie
funzioni  amministrative a criteri di economicita', di efficacia e di
semplificazione,  uniformandosi  alle  disposizioni  stabilite  dalla
vigente  normativa  statale in materia e dai regolamenti universitari
di attuazione.
    2.   L'Universita'   provvede   con   proprio   regolamento  alla
organizzazione   delle   strutture  amministrative  centrali  secondo
criteri  di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di
compiti  istituzionali  o  strumentali,  alla  diversificazione delle
funzioni e alla flessibilita' funzionale, nonche' alla individuazione
degli uffici di livello dirigenziale.
    3.  In  conformita'  al  principio generale della separazione tra
funzioni   di   indirizzo   e  funzione  di  gestione,  ai  dirigenti
amministrativi  spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive
fissati  dagli  organi  di governo dell'Universita', nel rispetto dei
regolamenti  e  nell'ambito  delle  risorse  disponibili, la gestione
delle  funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione  delle risorse umane e strumentali e di controllo, per
lo  svolgimento  dei  procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti,
rimanendo responsabili dei relativi risultati.
    4.   Il   direttore  amministrativo  sovrintende  alle  strutture
amministrative centrali dell'universita', determinando, in esecuzione
dei  regolamenti  di  ateneo, i criteri generali di organizzazione di
cui  e'  responsabile;  cura, sulla base delle direttive del rettore,
l'attuazione   del   programma   annuale   di   attivita';  sottopone
annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture
amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione
degli  organi  centrali  di  governo una analisi della economicita' e
della efficacia dell'attivita' amministrativa; esplica, tenendo anche
conto  della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e
di  controllo  nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in
particolare   coordinando   le   attivita'   dei   responsabili   dei
procedimenti,  verificando  e controllando l'attivita' dei dirigenti,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
  L'incarico  di  direttore  amministrativo e' conferito dal rettore,
con  proprio  decreto,  sentito il consiglio di amministrazione, a un
dirigente  delle  universita'  o  di  altra amministrazione pubblica,
ovvero  anche  ad  estranei  alla  amministrazione  pubblica, per una
durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile. Il rapporto di
lavoro  del direttore amministrativo e' di tipo subordinato, regolato
da  un  contratto  di  diritto  privato.  E'  istituita la figura del
direttore  amministrativo  vicario al quale spetta collaborare con il
direttore  amministrativo  in  tutte le sue funzioni e sostituirlo in
caso di suo impedimento o assenza.
  La  revoca  dell'incarico  prima  della  scadenza  del  termine  e'
disposta  con  decreto  motivato del rettore, sentito il consiglio di
amministrazione  e  previa  contestazione all'interessato, in caso di
responsabilita'  grave,  per  i  risultati  negativi  della  gestione
amministrativa,  o  di  reiterata  inosservanza delle direttive degli
organi di governo.
    5.  Coloro  che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale
collaborano  con  il  direttore  amministrativo nell'osservanza delle
rispettive  competenze  ed  organizzano autonomamente il lavoro nelle
strutture   loro  affidate  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati  di  cui  rimangono responsabili, provvedendo alla gestione
del   personale  e  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  loro
assegnate.  In  particolare  verificano  periodicamente  il carico di
lavoro   e   la  produttivita'  dell'ufficio  che  da  esso  dipende,
individuano   i   responsabili   dei   procedimenti  che  fanno  capo
all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri
adempimenti,  anche  con  potere sostitutivo in caso di inerzia degli
stessi.
  L'incarico  di  direzione  di  uffici  di  livello  dirigenziale e'
conferito,  con  provvedimento  del  direttore  amministrativo,  a un
dirigente  di  ruolo dell'Universita' di Pisa ovvero, con contratto a
tempo  determinato, a personale dell'Universita' di Pisa appartenente
alla  categoria  EP,  ovvero  a soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione,  secondo  quanto  stabilito  dalla  regolamentazione
interna   di   Ateneo.  La  durata  dell'incarico  e'  stabilita  nel
provvedimento  di  conferimento,  nel  rispetto  dei  limiti minimi e
massimi  previsti  dalla  normativa vigente, con facolta' di rinnovo.
L'incarico   e'   conferito   tenendo  conto  della  natura  e  delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della
capacita'  professionale  del singolo dirigente anche in relazione ai
risultati  conseguiti  in  precedenza  e  applicando, ove possibile e
opportuno il criterio di rotazione degli incarichi.
  Con   provvedimento   del  direttore  amministrativo  sono  inoltre
conferiti,  ai  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di
uffici  dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca.
  La   revoca   degli   incarichi   dirigenziali   e'   disposta  con
provvedimento    motivato   del   direttore   amministrativo   previa
contestazione  all'interessato,  in  caso di risultati negativi della
gestione  amministrativa  o  reiterata  inosservanza  delle direttive
degli organi di governo.
  L'accesso  alla  qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le
modalita'    previste    dalla    legislazione    statale   e   dalla
regolamentazione interna di Ateneo.
    6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo
avvengono secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e
dalla regolamentazione interna di Ateneo.
    7. Abrogato.
    8.  Presso  l'Universita'  e' costituito il collegio dei revisori
dei  conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i
requisiti  previsti  dalla  normativa vigente e nominati dal rettore,
sentito  il  consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di
presidente  tra  i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte
dei  conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno
effettivo  tra  i  dirigenti  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica. Il collegio resta in carica tre
anni  e  ai suoi componenti e' assegnato il compenso stabilito con il
decreto  di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione,
mediante  la  corresponsione di una indennita' e di eventuali gettoni
di  presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e
seguenti  del  codice civile; in particolare partecipa, senza diritto
di  voto,  alle  sedute  del  consiglio di amministrazione esprimendo
parere  obbligatorio  sulle  materie  di  bilancio  e svolge funzioni
ispettive  sulla  gestione  dei  centri  di  spesa  dell'Ateneo,  sia
collegialmente   che  mediante  incarichi  individuali  affidati  dal
presidente  ai  membri  del  collegio,  anche  supplenti. Il collegio
presenta  una  relazione  sul  conto  consuntivo  annuale,  che viene
trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.