Art. 2. 1 - Per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 il testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo risulta essere il seguente: 1. Fermi restando i principi di pubblicita' e di trasparenza di cui all'art. 7, l'Universita' informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicita', di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai regolamenti universitari di attuazione. 2. L'Universita' provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilita' funzionale, nonche' alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale. 3. In conformita' al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Universita', nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. 4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'universita', determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui e' responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attivita'; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicita' e della efficacia dell'attivita' amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attivita' dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle universita' o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. E' istituita la figura del direttore amministrativo vicario al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza. La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine e' disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. 5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttivita' dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi. L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale e' conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Universita' di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Universita' di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di Ateneo. La durata dell'incarico e' stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facolta' di rinnovo. L'incarico e' conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile e opportuno il criterio di rotazione degli incarichi. Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. La revoca degli incarichi dirigenziali e' disposta con provvedimento motivato del direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalita' previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo. 6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo. 7. Abrogato. 8. Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennita' e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.