Art. 10.
                       Forze di completamento
  1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
all'articolo   1,   al   fine   di   garantire   la  funzionalita'  e
l'operativita'    dei   comandi,   degli   enti   e   delle   unita',
l'Amministrazione  della  difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria  e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di
complemento  in  congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle
categorie  dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari
in   ferma   breve.   Tale   personale,   inserito   nelle  forze  di
completamento,  e'  impiegato  in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
  2.  Agli  ufficiali  e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il
trattamento  economico  dei  pari  grado  in servizio. Ai militari di
truppa  richiamati,  provenienti  dal  servizio  di  leva  ovvero dai
volontari  in  ferma  annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento  economico  dei  pari  grado appartenenti ai volontari in
ferma breve.
  3.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  regolati  con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  nei  limiti  dei  contingenti annuali e dei relativi
stanziamenti  previsti  dalla  legge di bilancio per gli ufficiali di
complemento,  i  sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma
breve,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
  4.  I  soggetti  richiamati  cessano  anticipatamente  dal  vincolo
temporaneo  di  servizio  assunto  per  la  fase  di  richiamo con le
seguenti modalita':
    a) in accoglimento di motivata domanda;
    b) ai  sensi  dell'articolo 8,  comma  2,  lettere  b)  e c), del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.
          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 122 del
          27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 2, comma 3:
              "3.  Le  eventuali  vacanze organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          2 settembre  1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
          norme  per  l'immissione  dei  volontari delle Forze armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia,  dei  Vigili  del fuoco e del Corpo militare della
          Croce   rossa   italiana",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  231  del 3 ottobre 1997; si riporta il testo
          dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c):
              2.  I  volontari  in  ferma  breve sono prosciolti, nel
          rispetto  di  quanto predisposto dalla legge 7 agosto 1990,
          n. 241:
                a) (omissis);
                b) d'autorita':
                  1)   per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al
          servizio   militare   incondizionato   o   agli  incarichi,
          specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
                  2)  per  protratto,  insufficiente  rendimento  nel
          corso della ferma;
                  3)  per  grave  mancanza  disciplinare ovvero grave
          inadempienza  ai  doveri del militare stabiliti dalla legge
          11 luglio 1978, n. 382;
                  4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni;
                c) d'ufficio:
                  1) per perdita del grado;
                  2) per condanna penale per delitti non colposi;
                  3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul
          matrimonio dei militari durante il periodo della ferma.".