Art. 12.
             Prosecuzione delle attivita' di assistenza
                     alle Forze armate albanesi
  1.  Per  lo  sviluppo  ed il completamento dei programmi a sostegno
delle  Forze  armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge
13  gennaio  1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo  1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la
fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione
di   interventi   infrastrutturali   e   l'acquisizione  di  apparati
informatici   e   di   telecomu-nicazione   secondo  le  disposizioni
dell'articolo 3,  comma  1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  2.  Per  le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
  3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali
albanesi,  per  la costituzione della guardia costiera e' autorizzata
la   cessione  di  beni  e  servizi  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  Comando  generale del Corpo delle
capitanerie  di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  4.  Al  personale  appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato,  nell'ambito  degli  accordi  bilaterali nel settore della
difesa,  in  territorio  nazionale  o  in  Paesi  terzi  in attivita'
congiunte  con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo 1,  comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto-legge  13 gennaio  1998,  n.  1,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia
          e  Albania  nel settore della difesa, nonche' proroga della
          permanenza    di    contingenti    militari   italiani   in
          Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al
          gruppo di osservatori temporanei a Hebron", come modificato
          dalla  legge  di  conversione  13 marzo  1998,  n.  42,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61;
          si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art.  1. - 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato
          a  prestare  assistenza  e collaborazione alle Forze armate
          albanesi  sotto  forma  di  consulenza, assistenza tecnica,
          addestramento  ed  istruzione, esercitazioni, addestramento
          operativo  e fornitura di beni e servizi, nei settori e con
          le  modalita'  concrete  che  verranno  stabilite di comune
          accordo  dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di
          volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese,
          la   disponibilita'  da  parte  italiana  e  la  situazione
          generale.
              Lo   sviluppo   delle   attivita'   di   assistenza   e
          cooperazione,  di  cui  al  comma  1,  e'  affidato  ad una
          delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu'
          di  sessanta  militari,  operante in collaborazione con gli
          esperti militari albanesi.
              3.  Al  fine  di  attuare  quanto previsto dall'accordo
          esistente  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il
          Governo   della   Repubblica  albanese  sulla  cooperazione
          bilaterale  nel  campo  della  difesa,  firmato  a  Roma il
          13 ottobre  1995,  e dal protocollo d'intesa tra i Ministri
          della  difesa  italiano  e  albanese,  firmato  a  Roma  il
          28 agosto  1997,  e'  autorizzato  l'impiego  di  un gruppo
          navale  a  Durazzo,  composto  di  unita' navali d'altura e
          unita' navali minori operanti entro tre miglia dalla costa,
          ivi comprese le acque interne albanesi.
              4.  Al  fine  di  consentire, altresi', quanto previsto
          dall'accordo  per  scambio  di lettere tra i Ministri degli
          affari  esteri della Repubblica italiana e della Repubblica
          albanese,   firmato   il  25 marzo  1997,  e  dal  relativo
          protocollo  tecnico,  firmato  dai  Ministri  della  difesa
          italiano  e  albanese  il  2 aprile  1997,  rinnovati dallo
          scambio  di  lettere  tra  gli stessi Ministri degli affari
          esteri  il  30 ottobre  1997,  e'  autorizzato l'impiego di
          unita'  navali ed aeromobili della Marina militare operanti
          nelle   acque  internazionali  ed  in  quelle  territoriali
          albanesi oltre tre miglia dalla costa.
              5.  Al  personale  di  cui al comma 2 e' attribuito, in
          aggiunta  allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni
          a  carattere  fisso o continuativo, il trattamento previsto
          dal  decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 giugno  1997, n. 174. Allo
          stesso  personale,  dal  momento  della  costituzione della
          delegazione   italiana   di   esperti,   e'  attribuito  il
          trattamento  economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961,
          n.  642,  e  l'indennita'  speciale di cui all'art. 3 della
          legge  stessa,  nella misura del 140 per cento dell'assegno
          di lungo servizio all'estero.
              6.   Al  personale  militare  di  cui  al  comma  3  e'
          attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
          altri   assegni   a  carattere  fisso  o  continuativo,  il
          trattamento  previsto  dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
          108,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno
          1997, n. 174.
              7.   Al  personale  militare  di  cui  al  comma  4  e'
          attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
          altri   assegni   a  carattere  fisso  e  continuativo,  il
          trattamento  previsto  dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
          108,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno
          1997,   n.   174,   all'orche'  e'  impiegato  nelle  acque
          territoriali  albanesi,  fino  al  31 gennaio 1998, entro i
          limiti  temporali  previsti  dallo scambio di lettere tra i
          Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto
          il 30 ottobre 1997.
              8. Al personale civile comunque impiegato in territorio
          albanese  e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga,
          il  trattamento  previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997,
          n.   108,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          20 giugno 1997, n. 174.
              9.  Contro  i  rischi  comunque connessi all'impiego in
          territorio  o  nelle acque albanesi territoriali e interne,
          nei  confronti  del personale di cui al comma 5, qualora ad
          esso  non  sia attribuito il trattamento economico previsto
          dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e del personale di cui ai
          commi  6,  7  e  8,  si  applicano le disposizioni previste
          dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
              10.  Al  personale militare e civile di cui ai commi 5,
          6,  7  e  8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
          comma   4,   del  decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
          n.  174.  Al  personale  militare  di cui ai commi 6 e 7 si
          applica la disposizione del predetto decreto-legge.
              11.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  cessione  a titolo gratuito alle autorita'
          albanesi  di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  3,  comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
          108,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno
          1997, n. 174.
              12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni
          di  efficienza  ed  operativita'  delle  unita'  navali  di
          proprieta'  dello  Stato  albanese  che  si  trovano  nella
          disponibilita'  dello  Stato  italiano,  entro il limite di
          spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  3,  comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
          108,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno
          1997,   n.   174.   Sono  altresi'  autorizzati  lavori  di
          ripristino   in   condizioni   di  efficienza  dei  fari  e
          segnalamenti  marittimi  albanesi, entro il limite di spesa
          di lire 500 milioni.
              13.  Sono  convalidati  gli atti adottati, le attivita'
          svolte  e  le  prestazioni  effettuate  fino  alla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto nell'ambito degli
          interventi in Albania di cui al presente articolo.".
              - Il  decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108, recante
          "Partecipazione  italiana alle iniziative internazionali in
          favore   dell'Albania",  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione  20 giugno  1997,  n.  174, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il
          testo dell'art. 3, comma 1:
              "1.  Per  le  finalita'  umanitarie  di cui al presente
          decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di
          ricostruzione  dell'Albania,  e nei limiti temporali di cui
          al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo
          gratuito   alle   Autorita'   albanesi,  sulla  base  delle
          richieste  formulate  dalle  stesse, di mezzi, materiale di
          consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.".
              - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica", e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 303
          del  28 dicembre  1996;  si  riporta  il testo dell'art. 1,
          comma 102:
              "102.  Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari
          Stati  in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale,
          il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  ad ammettere,
          annualmente,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,   e   nei  limiti  degli  appositi
          stanziamenti,  a  frequentare corsi presso istituti, scuole
          ed   altri  enti  militari  delle  Forze  armate  italiane,
          assumendo  in  tutto  o  in  parte a carico della Difesa le
          spese  per  la  frequenza,  il  mantenimento, il vestiario,
          l'equipaggiamento  ed  il  materiale  didattico, nonche' le
          spese  per  il  viaggio  dal Paese di provenienza alla sede
          designata,  e  viceversa,  e  per gli eventuali spostamenti
          connessi  con  lo svolgimento dei corsi, personale militare
          estero facente parte di Forze armate di Stati:
                a) nei  confronti  dei quali non sia in corso embargo
          deliberato in sede ONU o di Unione europea;
                b) nei confronti dei quali non siano state accertate,
          da  parte  delle  appropriate istanze delle Nazioni Unite o
          dell'Unione    europea,    violazioni   della   convenzione
          internazionale in materia di diritti dell'uomo;
                c) che    non    destinino,   ricevendo   dall'Italia
          assistenza  allo  sviluppo,  al  proprio  bilancio militare
          risorse  eccessive  in  relazione  alle proprie esigenze di
          difesa.  Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato
          a   concedere   contributi   per   lo   studio   o  per  il
          perfezionamento  al  personale  militare  estero  ammesso a
          frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.".