Art. 12. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomu-nicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2. 3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei a Hebron", come modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1. - 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalita' concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilita' da parte italiana e la situazione generale. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, e' affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu' di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi. 3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, e' autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unita' navali d'altura e unita' navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi. 4. Al fine di consentire, altresi', quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano e albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, e' autorizzato l'impiego di unita' navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa. 5. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, e' attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 6. Al personale militare di cui al comma 3 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 7. Al personale militare di cui al comma 4 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, all'orche' e' impiegato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997. 8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439. 10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione del predetto decreto-legge. 11. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorita' albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operativita' delle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovano nella disponibilita' dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresi' autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni. 13. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.". - Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania", come modificato dalla legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiale di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.". - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1, comma 102: "102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.".