Art. 13.
                 Norme di salvaguardia del personale
  1.   Il   personale   militare   che   ha   presentato  domanda  di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per  il  personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi
concorsuali,    in    quanto   impiegato   nell'operazione   di   cui
all'articolo 1,  comma  3,  ovvero  impegnato  fuori  dal  territorio
nazionale   per  attivita'  connesse  alla  predetta  operazione,  e'
rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando
il  possesso  dei  requisiti  di partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato domanda.
  2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e
previo  superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite,
ai  soli  fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori
del  concorso  per  il  quale  ha  presentato  domanda e l'anzianita'
relativa  determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.