Art. 14.
        Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
     polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
  1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma
straordinario  di  cooperazione  tra  le  Forze di polizia italiane e
quelle  albanesi,  nonche'  ad assumere le conseguenti iniziative per
stabilire  forme  di cooperazione con le Forze di polizia degli altri
Paesi  dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel controllo dei
flussi  migratori  illegalmente  diretti  verso  il  territorio della
Repubblica italiana.
  2.  Per  l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno  provvede  all'istituzione di un ufficio di collegamento
interforze  in Albania, composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della Guardia di finanza,
nonche'  a  sviluppare  rapporti di cooperazione e di raccordo con le
Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
  3.  Al  personale  di  cui  al  comma  2  si applica il trattamento
economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del
50   per   cento   dell'assegno  di  lungo  servizio  all'estero.  Il
trattamento  economico  aggiuntivo  e'  corrisposto  in  euro, per il
periodo  dal  1  gennaio  2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
  4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero
previsti  dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti
fuori  del  teatro  di  operazioni  ed  in  costanza  di missione, e'
corrisposta   un'indennita'   giornaliera  pari  alla  diaria  estera
percepita.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio
2002 e fino al 31 marzo 2002.
  7.  Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una
relazione  sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.
          Riferimenti normativi:
              - La  legge 8 luglio 1961, n. 642, recante "Trattamento
          economico   al  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi  od  organismi internazionali", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961, si riporta il
          testo dell'art. 3:
              "Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dell'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361.".
              - La    legge    3 agosto   1998,   n.   300,   recante
          "Finanziamento  dei  progetti  di intervento coordinati dal
          commissario  straordinario  del Governo per la prosecuzione
          del  processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del 21 agosto 1998; si
          riporta il testo dell'art. 3:
              "Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
          di  ricostruzione  sociale  ed  economica  dell'Albania, le
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, in relazione
          alle  effettive  disponibilita',  sono autorizzate, sino al
          31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
          albanesi,   sulla   base   delle   richieste  dalle  stesse
          formulate,    previo    coordinamento    del    commissario
          straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica, i mezzi
          dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di
          consumo  connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo
          supporto logistico.".