Art. 15.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto,
valutati  complessivamente in (( 251.149.096 euro )) si provvede, per
l'anno  2002,  mediante  utilizzo  del  fondo di riserva per le spese
impreviste,   ai   sensi   dell'articolo 1,  comma  63,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica", e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 302
          del  29 dicembre  1995;  si  riporta  il testo dell'art. 1,
          comma 63:
              "63.  Per  le  spese  connesse  con interventi militari
          all'estero,  anche di carattere umanitario, autorizzati dal
          Parlamento,   correlati  ad  accordi  internazionali,  puo'
          essere  adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
          5 agosto  1978,  n. 468, previa deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
          indennita'   e'  dovuta  agli  obiettori  di  coscienza  in
          servizio    civile   impiegati   in   missioni   umanitarie
          all'estero.    Al   personale   militare   interessato   e'
          corrisposto,  in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
          altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
          trattamento economico accessorio:
                a) trattamento  di missione all'estero previsto dalle
          norme vigenti, se in servizio isolato;
                b) trattamento  di missione all'estero previsto dalle
          norme   vigenti   per   il   Paese   di   destinazione  con
          possibilita',  se  facente  parte  di  un  contingente,  di
          riduzione  dell'indennita'  di missione fino al massimo del
          50  per  cento  da effettuare, in funzione delle condizioni
          ambientali  ed  operative,  con  decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro del tesoro.".