Art. 2.
                       Indennita' di missione
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al  personale  e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga
ed  agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di  missione  prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura  del  90  per cento per tutta la durata del periodo, detraendo
eventuali   indennita'  e  contributi  corrisposti  agli  interessati
direttamente   dagli   organismi   internazionali.   L'indennita'  e'
corrisposta  in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel
periodo  dal  1  giugno  al 30 novembre 2001. (( Per il personale che
partecipa  all'operazione  di  cui all'articolo 1, comma 3, la misura
del  90  per  cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. ))
  2.  Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative
di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di operazioni e in costanza di
missione,   al  personale  militare  e  della  Polizia  di  Stato  e'
corrisposta  un'indennita'  giornaliera  pari alla diaria di missione
estera percepita.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di missione i
volontari  in  ferma  annuale,  in  ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente.
          Riferimenti normativi:
              - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante
          "Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.