Art. 3.
              Trattamento assicurativo e pensionistico
  1.  Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il
trattamento  assicurativo  di  cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
con  l'applicazione  del coefficiente previsto dall'articolo 10 della
legge  26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al
trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore
o grado corrispondente.
  2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano,  rispettivamente,  l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n.  308,  e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto  per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e
con  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla  legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge 15
luglio  1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e  successive  modifi-cazioni,  nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.  Nei  casi  di  infermita'  contratta in servizio si applica
l'articolo 4-ter   del   decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n.
339.
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  18 maggio  1982,  n. 301, recante "Norme a
          tutela   del  personale  militare  in  servizio  per  conto
          dell'ONU  in  zone  di  intervento",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1982; si riporta per
          opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1:
              "Art.   1  -  1.  Al  personale  militare  in  servizio
          all'estero  per  conto  dell'ONU  o impiegato in operazioni
          umanitarie,  per  la  difesa  degli  interessi  esterni del
          Paese,  e  di contributo alla sicurezza internazionale, nel
          periodo  di  effettiva presenza nelle zone di intervento, e
          per  la  durata  dello  stesso si applicano l'art. 13 della
          legge  18 dicembre  1973,  n.  836, e l'art. 10 della legge
          26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi
          di  trasporto  e per tutti i rischi connessi all'impiego in
          dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o
          indirettamente  riconducibili  alla missione. Gli eventuali
          oneri  che  dovessero derivare dall'attuazione del presente
          articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita'
          di bilancio dei Ministeri competenti.".
              - La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento
          del  trattamento  economico  di missione e di trasferimento
          dei  dipendenti  statali",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  219  del  7 agosto 1978; si riporta il testo
          dell'art. 10:
              "Art.  10.  -  Il massimale previsto, dal secondo comma
          dell'art.  13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini
          dell'assicurazione   sulla  vita  per  l'uso  di  mezzi  di
          trasporto  aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo
          e   indennita'   di   funzione,   o   assegno   perequativo
          pensionabile  o  altro  analogo assegno annuo pensionabile,
          moltiplicati per il coefficiente 10.
              In  conformita'  si  intendono ragguagliati i massimali
          previsti,  per il personale ferroviario e postelegrafonico,
          dalle rispettive norme sul trattamento di missione.".
              - La  legge  3 giugno  1981,  n. 308, recante "Norme in
          favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle
          Forze  armate,  ai  Corpi  armati  ed ai Corpi militarmente
          ordinati,  infortunati  o  caduti  in  servizio  e dei loro
          superstiti",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
          del 17 giugno 1981; si riporta il testo dell'art. 3:
              "Art.  3.  - La pensione spettante in base alle vigenti
          disposizioni  alle  vedove  e agli orfani degli ufficiali e
          dei  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti vittime del
          dovere  in  servizio  di  ordine pubblico o di vigilanza ad
          infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di
          soccorso   e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo  di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
          del  decesso  o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
          trattamento    complessivo    di    attivita'   del   grado
          immediatamente  superiore  a quello rivestito dal congiunto
          all'epoca   del   decesso,   ivi  compresi  gli  emolumenti
          pensionabili,  con  esclusione  delle  quote di aggiunta di
          famiglia  e  dell'indennita'  integrativa speciale che sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
              Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
          Forze  armate,  dei  Corpi di polizia e del Corpo forestale
          dello  Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di
          ordine  pubblico  o di vigilanza ad infrastrutture civili e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata  ordinaria,  spettante secondo le disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni  privilegiate  di  cui alla tabella B annessa alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
              E'  fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24 maggio  1970,  n. 336, e successive modificazioni, e, se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967, n. 974.
              Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di quest'ultima
          legge,  va  attribuito,  se piu' favorevole, il trattamento
          previsto dalla presente legge.
              La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
          orfani,  ai genitori e collaterali dei militati indicati ai
          commi  precedenti  e'  liquidata  applicando le percentuali
          previste  dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
              Il  trattamento speciale di pensione di cui al presente
          articolo  sara'  riliquidato  in  relazione alle variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici  attribuiti  ai militari in attivita' di servizio
          di   grado   corrispondente  a  quello  posto  a  base  del
          trattamento pensionistico.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092, e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974.
              - Il  regio  decreto-legge  15 luglio  1926,  n.  1345,
          convertito  dalla  legge  5 agosto  1927,  n. 1835, recante
          "Concessione  di  un indennizzo privilegiato aeronautico ai
          militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in
          caso  di  morte,  alle  loro famiglie", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.
              - Il    decreto-legge   29 dicembre   2000,   n.   393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2001,  n.  27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
          del  20 marzo  2001;  si  riporta il testo dell'art. 4-ter,
          come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
          2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 agosto 2001, n. 339 (v. nota all'art. 1):
              "Art.  4-ter  (Disposizioni per il personale militare e
          della  Polizia  di  Stato che abbia contratto infermita' in
          servizio).  -  1. Il personale militare in ferma volontaria
          che  abbia  prestato servizio in missioni internazionali di
          pace  e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
          momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda,
          essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
          da  trascorrere  interamente  in  licenza  straordinaria di
          convalescenza  o  in  ricovero  in luogo di cura, anche per
          periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  505,  fino  alla  definizione della
          pratica  medico-legale  riguardante il riconoscimento della
          dipendenza da causa di servizio.
              2.  Il  personale trattenuto alle armi, di cui al comma
          1,  e'  computato  nei  contingenti  di  personale in ferma
          volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
              3.  Al  personale  militare e della Polizia di Stato in
          servizio  permanente,  che presti o abbia prestato servizio
          in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
          infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
          computato  nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
          ricovero  in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
          completa  guarigione  delle  stesse  infermita', a meno che
          queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
              3-bis.   Fino   alla   definizione   dei   procedimenti
          medico-legali    riguardanti    il   riconoscimento   della
          dipendenza  da  causa  di  servizio, al personale di cui ai
          commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
          continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
              4.  Nei  confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
          deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile al servizio
          militare   incondizionato  ovvero  giudicato  assolutamente
          inidoneo  ai  servizi di istituto per lesioni traumatiche o
          per   le   infermita'  di  cui  al  comma  1,  riconosciute
          dipendenti  da  causa di servizio, sono estesi al coniuge e
          ai  figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
          ed  a  carico,  qualora unici superstiti, i benefici di cui
          all'art.  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
          come  modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
          288.".