Art. 5.
                         Disposizioni varie
  1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui
all'articolo 1:
    a) non  si  applica  l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
legge  21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto
di servizio;
    b) non  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di orario di
lavoro;
    c) e'  consentito  l'utilizzo  a  titolo  gratuito  delle  utenze
telefoniche  di  servizio,  se  non  risultano  disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  21 novembre  1967, n. 1185, recante "Norme
          sui  passaporti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          314  del 18 dicembre 1967; si riporta il testo dell'art. 3,
          primo comma, lettera b):
              "Non possono ottenere il passaporto:
                a) (omissis);
                b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
          l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
          e'   necessaria   quando  il  richiedente  abbia  l'assenso
          dell'altro  genitore  legittimo  da  cui non sia legalmente
          separato e che dimori nel territorio della Repubblica.".