Art. 6.
                         Disposizioni penali
  1.  Al  personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
  2. Al  personale  impiegato  nell'operazione di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  applica  il  codice penale militare di guerra, (( come
modificato  dalla  legge  31 gennaio  2002,  n. 6, di conversione del
decreto-legge  1  dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione
del  presente  decreto,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 421 del 2001. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1
          dicembre 2001, n. 421 (v. nota all'art. 1):
              "Art.   9  (Disposizioni  processuali).  -  1.  Non  si
          applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
          penale  militare  di guerra sulla procedura penale militare
          di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
          303.
              2.   Non   si  applicano  le  disposizioni  concernenti
          l'ordinamento  giudiziario  militare  di  guerra, contenute
          nella   Parte  II  dell'Ordinamento  giudiziario  militare,
          approvato  con  regio  decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
          successive modificazioni.
              3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
          di Roma.
              4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
          del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
          giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
          colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
                a) disobbedienza  aggravata  previsto  dall'art. 173,
          secondo comma, del codice penale militare di pace;
                b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
          militare di pace;
                c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
          penale militare di pace;
                d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
          186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
          un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art.  95, secondo
          comma, del medesimo codice;
                e) abbandono  di posto o violata consegna da parte di
          militari   di   sentinella,   vedetta  o  scolta,  previsto
          dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
                f) forzata  consegna  aggravata,  previsto  dall'art.
          138,  commi  secondo e terzo, del codice penale militare di
          guerra.
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
          esigenze   belliche   od   operative   non  consentano  che
          l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
          dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
          comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
          pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
          al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
          con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
          successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
          difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
          parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
          il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
          operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
          da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
          codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
          davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
          dell'art.  391,  del codice di procedura penale, a distanza
          mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
          realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
          l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
          svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
          custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
          entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
          detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
          degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
          possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
          tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
          presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
          fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
          posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
          delle  facolta'  a  lui  spettanti  e  redige verbale delle
          operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
          dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
          essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
          difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
          luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
          all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
          nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
          interrogato nelle forme ordinarie.
              6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
          all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
          coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
          questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
          dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
          giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
          dell'autorita' giudiziaria militare.".