Art. 8.
                  Disposizioni in materia contabile
  1.  In  relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di
urgenti  esigenze  connesse  con  l'operativita' dei contingenti, gli
Stati  maggiori  di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati
di  Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti  accentrati  gia'  operanti, possono disporre l'attivazione
delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla  vigente  normativa  per
l'acquisizione di beni e servizi.
  2.  Nei  limiti  temporali  ed  in relazione alle operazioni di cui
all'articolo  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita'  ed  urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita'   generale  dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a
ricorrere  ad  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, entro il
limite  complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale
di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali  aggiuntive  e  integrative  e  di  acquisizione  di
apparati  di  comunicazione  e  per  la  difesa nucleare, biologica e
chimica.
  2-bis.  ((  Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' conferire
apposito  incarico,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  al  fine  di assicurare il completamento urgente dei
lavori  di  costruzione  della  discarica  di Lezhe in Albania, fatti
salvi  gli  effetti  prodotti  dalla proroga al 31 ottobre 2001 della
nomina  del  Commissario  delegato  per l'utilizzo dei fondi raccolti
attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno". ))
          Riferimenti normativi:
              - La   legge   24 febbraio   1992,   n.   225,  recante
          "Istituzione   del   Servizio  nazionale  della  protezione
          civile",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
          17 marzo 1992; si riporta il testo dell'art. 5:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".