Art. 9.
                      Prolungamento delle ferme
  1.  Per  le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo
1,  il  periodo  di  ferma  dei  volontari  in  ferma  annuale di cui
all'articolo  16,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215,  puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un
massimo di ulteriori nove mesi.
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          "Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 133 dell'11 giugno 2001; si riporta
          il testo dell'art. 16, comma 2:
              "2.  Fermo  restando quanto previsto al secondo periodo
          del  comma  1,  il  periodo di ferma dei volontari in ferma
          annuale  puo'  essere  prolungato,  su proposta dello Stato
          maggiore  della  Forza  armata  di  appartenenza  e  previo
          consenso  dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori
          sei  mesi,  per  consentirne  l'impiego  ovvero  la proroga
          dell'impiego  nell'ambito  di operazioni condotte fuori dal
          territorio  nazionale  o a bordo di unita' navali impegnate
          fuori  dalla  normale  sede di servizio, ovvero in concorso
          con  le  Forze  di  polizia per il controllo del territorio
          nazionale,  nonche'  per  la partecipazione ai concorsi per
          l'accesso alla ferma breve o prefissata.".