IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi,

                              Dispone:

   1.  I  soggetti abilitati al servizio Entratel e Uniconline per la
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  dei  redditi,  devono
trasmettere  i  dati  contenuti  nei  questionari  per  gli  studi di
settore,  approvati  con  provvedimento  direttoriale del 14 dicembre
2001,  all'Agenzia  delle  entrate  per  via  telematica  secondo  le
specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.
   La  trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del
medesimo   servizio,   Entratel   o  Uniconline,  utilizzato  per  la
trasmissione  telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e
sostituti d'imposta.
   La  trasmissione telematica dei questionari puo' essere effettuata
anche  per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis
e 3, del D.P.R. n. 322/98, escluse le banche e Poste italiane S.p.a.
   Il termine per l'invio scade il 30 aprile 2002. I dati relativi ai
questionari dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di
Bolzano possono essere trasmessi entro il 31 maggio 2002.
   Motivazioni.
   Il   presente   atto,   previsto  dall'art.  3  del  provvedimento
direttoriale  14  dicembre 2001, stabilisce le specifiche tecniche da
adottare  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti nei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con il predetto
provvedimento  del  14  dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
straordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2002. Si
tratta  di  16  questionari relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore   delle   manifatture,   dei  servizi  e  del  commercio.  La
trasmissione  deve  essere  effettuata entro il 30 aprile 2002. Per i
questionari dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di
Bolzano  tale  trasmissione puo' essere effettuata entro il 31 maggio
2002.
   Le specifiche riguardano i soggetti abilitati diversi dalle banche
e   dalla  Poste  italiane  S.p.a.,  perche'  non  e'  consentita  la
presentazione  dei  predetti  questionari  agli  sportelli  bancari o
postali,  mentre quelli spediti per posta sono acquisiti direttamente
dal centro operativo di Pescara.
   Riferimenti normativi.
   a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.
68, comma 1);
   Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1).
   b) Disciplina degli studi di settore:
   Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427, che prevede
l'elaborazione  di  appositi  studi  di  settore in relazione ai vari
settori economici;
   Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce
che  i  soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio
di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di
quelli  indicati  alla  lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e
professioni  di  ammontare  non  superiore a lire dieci miliardi sono
tenuti  a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed
extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
   Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce
che  per  la  comunicazione  dei  dati  contabili  ed  extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione
finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con
decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
   Decreto  ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita'
per   compilazione  e  l'invio  all'Amministrazione  finanziaria  dei
questionari per gli studi di settore;
   Decreto  ministeriale  31 luglio 1998, e successive modificazioni,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
   Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e
16),  come  modificato  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
concernenti  l'esercizio  dei  poteri e le attribuzioni dei dirigenti
generali;
   Legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 13), in base al quale devono
essere   adottati   dal   Ministro  delle  Finanze  esclusivamente  i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo,  di  cui  agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art.  3, commi 2-bis e 3), che individua i soggetti incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
   Decreti  18  febbraio  1999  e  12  luglio 2000: individuazione di
ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
   Provvedimento direttoriale 14 dicembre 2001: approvazione di n. 16
questionari per gli studi di settore;
   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 marzo 2000, n. 100
(art.  2):  possibilita'  di  trasmettere  in  via  telematica i dati
contenuti  nei questionari per gli studi di settore pr il tramite dei
soggetti abilitati.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 26 febbraio 2002
                                                Il direttore: FERRARA