Art. 10.
    Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi
dei   vigneti   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Casteller",   e'   consentita,  in  favore  di  altre  denominazioni
compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione
varietale  dei  vigneti,  la  scelta vendemmiale prevista dall'art. 7
della  legge  164.  I produttori interessati hanno facolta' di optare
per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti.