Art. 10. Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Casteller", e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.