Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Casteller" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purche' questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Casteller" e' stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite massimo. Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C.