Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  "Casteller"  devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  12 luglio  1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con
buona  esposizione,  pedecollinari,  collinari  e  di  piano, purche'
questi  ultimi  a  tradizione  viticola,  con  esclusione dei terreni
situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non  modificare  le  caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura.
    E' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione del vino
"Casteller"   e'   stabilita  in  160  q.li  per  ettaro  in  coltura
specializzata.  A  detto  limite,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli,  la  resa  dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite
massimo.
    Il  servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia  autonoma  di  Trento,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro  inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
    La  resa  delle  uve  in  vino  non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C.