Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Casteller" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,50%vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati di zone anche diverse da quella delimitata al precedente art. 3.