Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate nel
territorio della provincia di Trento.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino
"Casteller"  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale di
9,50%vol.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
    L'eventuale  arricchimento,  previsto  dalle  norme comunitarie e
nazionali,  e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e
mosti  concentrati  di  zone  anche  diverse  da quella delimitata al
precedente art. 3.