Art. 6.
    Il  vino  "Casteller"  all'atto  dell'immissione  al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
      odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
      sapore:  asciutto  o  leggermente  amabile o amabile, armonico,
vellutato, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    E'  in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.