Art. 6. Il vino "Casteller" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: vinoso con leggero profumo gradevole; sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.