Art. 7.
    Il  vino  "Casteller"  prodotto  con le uve di cui all'art. 2 che
assicurino  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale non
inferiore  a  11,00%  vol  e  sia  immesso  al  consumo con un titolo
alcolometrico  volumico  complessivo  minino  di  11,50%  vol  ed  un
estratto  secco  netto  minimo di 20 g/l puo' portare in etichetta la
menzione  "superiore".  Il  vino  "Casteller"  superiore  deve essere
immesso  al  consumo  in  bottiglie  di  vetro aventi chiusure che si
addicono  ad  un  vino  di pregio, escludendo il tappo a corona ed il
tappo a strappo.
    E'  obbligatorio  indicare  in etichetta l'anno di raccolta delle
uve da cui il vino deriva.