Art. 7. Il vino "Casteller" prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,00% vol e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minino di 11,50% vol ed un estratto secco netto minimo di 20 g/l puo' portare in etichetta la menzione "superiore". Il vino "Casteller" superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.