Art. 9.
    Chiunque  produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Casteller" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del
presente  disciplinare  di  produzione e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.