IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, e, da ultimo, dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994; Vista la direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 dell'8 novembre 2001; A d o t t a il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE, e' modificato come segue: a) il comma 1, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto, per veicolo si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, avente almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."; b) il comma 1, dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE di ogni tipo di vetro di sicurezza e di ogni materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se gli stessi risultano conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite negli allegati."; c) il comma 1, dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "1. Per ogni tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, omologato ai sensi del comma 1, dell'art. 2, e' attribuito al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CE conforme al modello riportato nell'alle-gato II A."; d) l'art. 5 e' soppresso; e) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II dell'allegato al presente decreto; f) l'appendice dell'allegato III e' soppressa.