IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive  e
funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del  27 giugno  1995,  come  modificato  dal decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  4 agosto 1998, di recepimento della
direttiva   98/14/CE,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del  31 agosto  1998, e, da ultimo, dal
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 13 maggio
1999,  di  recepimento  della  direttiva  98/91/CE,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra'
indicato come "decreto sulla omologazione CE";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
30 marzo  1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE del Consiglio
relativa  ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli
a  motore  e  sui loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
  Vista  la  direttiva  2001/92/CE  della  Commissione del 30 ottobre
2001,  che  adegua  al  progresso  tecnico la direttiva 92/22/CEE del
Consiglio,  relativa  ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri
sui  veicoli  a  motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE
del  Consiglio  relativa  all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro  rimorchi,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 291 dell'8 novembre 2001;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
  Recepimento   della  direttiva  2001/92/CE  della  Commissione  del
30 ottobre  2001,  che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva
92/22/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  vetri  di  sicurezza  ed  ai
materiali  per  vetri  sui  veicoli a motore e sui loro rimorchi e la
direttiva  70/156/CEE  del  Consiglio  relativa  all'omologazione dei
veicoli  a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello
Spazio economico europeo).
                               Art. 1.
  1. Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione
30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE, e' modificato
come segue:
    a) il  comma  1,  dell'art.  1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai
fini  del  presente  decreto,  per  veicolo si intende ogni veicolo a
motore  destinato  a  circolare  su  strada, con o senza carrozzeria,
avente  almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione
superiore  a  25  km/h,  nonche'  i  suoi  rimorchi, ad eccezione dei
veicoli  che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali
e di tutte le macchine mobili.";
    b) il  comma 1,  dell'art.  2  e' sostituito dal seguente: "1. E'
consentito  il rilascio dell'omologazione CE di ogni tipo di vetro di
sicurezza  e  di  ogni materiale per vetri sui veicoli a motore e sui
loro  rimorchi, se gli stessi risultano conformi alle prescrizioni di
costruzione e di prova stabilite negli allegati.";
    c) il  comma 1,  dell'art.  3 e' sostituito dal seguente: "1. Per
ogni  tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli
a  motore  e  sui  loro  rimorchi,  omologato  ai  sensi del comma 1,
dell'art.  2,  e'  attribuito  al  fabbricante o al suo mandatario un
marchio   di   omologazione   CE   conforme   al   modello  riportato
nell'alle-gato II A.";
    d) l'art. 5 e' soppresso;
    e) gli  allegati I  e II  sono  sostituiti  dagli allegati I e II
dell'allegato al presente decreto;
    f) l'appendice dell'allegato III e' soppressa.