Art. 3.
  1. A decorrere dal 1 luglio 2002 non e' consentito:
    a) negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale
di  un  tipo  di  veicolo, o l'omologazione, in quanto componente, di
vetro  di  sicurezza  o di materiale per vetri sui veicoli a motore e
sui loro rimorchi, ne'
    b) negare  l'immatricolazione  e vietare la vendita o la messa in
circolazione di veicoli, nonche' la vendita o la messa in servizio di
vetri  di  sicurezza  e di materiali per vetri sui veicoli a motore e
sui  loro  rimorchi, per motivi concernenti i vetri di sicurezza ed i
materiali  per  vetri  sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se i
vetri  di  sicurezza  ed  i  materiali  per  vetri sono conformi alle
prescrizioni   del   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
  2. A decorrere dal 1 ottobre 2002 non e' consentito:
    a) rilasciare l'omologazione CE, e
    b) rilasciare  l'omologazione  di portata nazionale, di qualsiasi
tipo  di  veicolo,  per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di
sicurezza  o  di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi,
se  le  prescrizioni  del  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione  30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, non
sono soddisfatte.
  3. A  decorrere  dal  1 luglio 2003 le prescrizioni del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  30 marzo  1994, come
modificato  dal  presente  decreto, relative ai vetri di sicurezza in
quanto  componenti,  si  applicano  ai fini dell'art. 7, comma 2, del
"decreto sulla omologazione CE".
  4. In  deroga  al  comma 3,  per  i pezzi di ricambio si continua a
concedere  l'omologazione CE ed a permettere la vendita e la messa in
servizio di vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a
motore e sui loro rimorchi conformi alle disposizioni del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 30 marzo 1994, vigente
prima  dell'entrata  in vigore del presente decreto, a condizione che
detti vetri e materiali:
    a) siano destinati a veicoli gia' in circolazione, e
    b) soddisfino  le  prescrizioni  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione 30 marzo 1994 vigente all'atto della
prima immatricolazione dei veicoli.