Art. 3. 1. A decorrere dal 1 luglio 2002 non e' consentito: a) negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, o l'omologazione, in quanto componente, di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, ne' b) negare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli, nonche' la vendita o la messa in servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, per motivi concernenti i vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se i vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 2002 non e' consentito: a) rilasciare l'omologazione CE, e b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte. 3. A decorrere dal 1 luglio 2003 le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, relative ai vetri di sicurezza in quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE". 4. In deroga al comma 3, per i pezzi di ricambio si continua a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e la messa in servizio di vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti vetri e materiali: a) siano destinati a veicoli gia' in circolazione, e b) soddisfino le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.