Art. 10.
                    Altre forme di partecipazione
    1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore partecipazione del
dirigente alle attivita' dell'amministrazione scolastica, e' prevista
la  possibilita'  di  costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi,
commissioni  bilaterali  ovvero  osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del  lavoro  in  relazione  ai  processi  di  riorganizzazione  delle
istituzioni  scolastiche, osservazione sull'andamento dei processi di
valutazione  nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per
le  pari  opportunita' per quanto di sua competenza, hanno il compito
di  raccogliere  dati  relativi  alle predette materie e di formulare
proposte  in  ordine  ai  medesimi  temi.  La composizione dei citati
organismi  che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.