Art. 10. Altre forme di partecipazione 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attivita' dell'amministrazione scolastica, e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.