Art. 11.
               Interpretazione autentica dei contratti
    1.   In  attuazione  dell'art.  49  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  qualora  insorgano  controversie  sull'interpretazione del
presente  contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano,  entro  trenta  giorni dalla richiesta di cui al comma 2,
per   definire   consensualmente   il   significato   della  clausola
controversa.
    2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  la  parte interessata invia
all'altra  richiesta  scritta  con lettera raccomandata. La richiesta
deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di  diritto  sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a
problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
    3.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui
all'art.  47  del  decreto  legislativo  n.  165/2001, sostituisce la
clausola  controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza del contratto
collettivo nazionale.
    4.  Con  modalita'  analoghe  a  quelle  indicate  ai  commi  che
precedono  e  con  gli stessi effetti ivi previsti, qualora insorgano
controversie  sulla  interpretazione  dei  contratti  integrativi, le
parti   che   li  hanno  sottoscritti  procedono  all'interpretazione
autentica delle clausole oggetto di disaccordo.