Art. 14.
               La formazione dei dirigenti scolastici
    1.   Nell'ambito   dei   processi   di   riforma  della  pubblica
amministrazione    verso    obiettivi   di   modernizzazione   e   di
efficienza/efficacia   al   servizio  dei  cittadini,  la  formazione
costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica
fondamentale per gli apparati pubblici.
    2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e l'aggiornamento professionale del dirigente scolastico sono assunti
dall'amministrazione  come  processo permanente teso ad assicurare il
costante  adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del
contesto  culturale,  tecnologico  e organizzativo di riferimento e a
favorire  il  consolidarsi  di  una  cultura di gestione orientata al
risultato e all'innovazione.
    3.  Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno
sia  contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per sostenere processi di
mobilita'  o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo
sviluppo,  per  sostenere  processi  di  inserimento  in  funzioni di
maggiore  criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di
trasformazione.
    4.   L'aggiornamento   e  la  formazione  continua  costituiscono
elemento  caratterizzante dell'identita' professionale del dirigente,
da  consolidare  in  una  prospettiva aperta anche alla dimensione ed
alle  esperienze  europee  ed  internazionali.  Entro  tale quadro di
riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi
hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il
patrimonio di competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione
alle  responsabilita'  attribuitegli,  per  l'ottimale  utilizzo  dei
sistemi  di  gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di
controllo,  finalizzato  all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia
della struttura e del miglioramento della qualita' dei servizi resi.
    5.  Il  Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da
destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti
tenendo  conto delle direttive governative in materia di formazione e
delle  finalita'  e  delle politiche che le sottendono, nonche' delle
eventuali  risorse  aggiuntive  dedicate  alla  formazione  stessa in
attuazione  del  Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22
dicembre 1998.
    6.   Le   politiche   formative  della  dirigenza  sono  definite
dall'amministrazione  scolastica  in  conformita'  alle proprie linee
strategiche  e  di  sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate
dalla  stessa  amministrazione,  da  altri enti, dall'universita', da
soggetti   pubblici   (quali   la  Scuola  superiore  della  Pubblica
amministrazione,  la  Scuola  centrale tributaria, etc.) o da agenzie
private  specializzate  nel  settore  ed  associazioni professionali,
anche  d'intesa  tra  loro. Le attivita' formative devono tendere, in
particolare,  a  rafforzare  comportamenti  innovativi  dei dirigenti
scolastici  e  la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative
di  miglioramento  volte  a  caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitivita'.
    7.  La  partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'amministrazione  con  i  dirigenti interessati ed e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    8.  Il  dirigente  scolastico  puo',  inoltre, partecipare, senza
oneri  per  l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate
nei  commi  che  precedono.  A  tal fine al dirigente scolastico puo'
essere  concesso  un periodo di aspettativa non retribuita per motivi
di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
    9.  Qualora  l'amministrazione  riconosca l'effettiva connessione
delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente
scolastico  ai  sensi  del  comma  8  con  l'attivita'  di servizio e
l'incarico  affidatogli,  puo'  concorrere  con un proprio contributo
alla spesa sostenuta e debitamente documentata.