Art. 15. Periodo di prova 1. Il dirigente scolastico, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' soggetto a un periodo di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. 2. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal testo unico 16 aprile 1994, n. 297, e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'art. 72 del decreto legislativo n. 165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22.