Art. 15.
                          Periodo di prova
    1.  Il  dirigente  scolastico,  all'atto  della  costituzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' soggetto a un periodo di
prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve
prestare  effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo
della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.
    2.  Il  periodo  di  prova e' sospeso in caso di malattia e negli
altri  casi espressamente previsti dal testo unico 16 aprile 1994, n.
297,  e  dalle  leggi  o  dai  regolamenti  applicabili  per  effetto
dell'art.  72  del  decreto  legislativo  n.  165/2001 (quali mandati
parlamentare  o  amministrativo,  esoneri  sindacali,  etc.)  o dagli
accordi  collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico
ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18
mesi,  decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell'ipotesi
di  infortunio  sul  lavoro o malattia derivante da causa di servizio
trova applicazione l'art. 22.