Art. 17. Ferie e festivita' 1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie pari a trentadue giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente scolastico spetta anche la retribuzione di posizione. 2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a trenta giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso che presso l'amministrazione o presso la struttura cui il dirigente scolastico e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a ventotto giornate lavorative, ridotte a ventisei per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l. 4. Al dirigente scolastico sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste. 5. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dirigente scolastico presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dirigente scolastico che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 18 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente scolastico programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuita' del servizio. 9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessita' di servizio, il dirigente scolastico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente scolastico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente scolastico informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo. 12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11. 13. Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.