Art. 17.
                         Ferie e festivita'
    1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad
un  periodo  di ferie pari a trentadue giorni lavorativi, comprensivi
delle  due  giornate  previste  dall'art. 1, primo comma, lettera a),
della  legge  23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente
scolastico spetta anche la retribuzione di posizione.
    2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica
amministrazione,  dopo  la  stipulazione  del  presente  CCNL,  hanno
diritto  a  trenta  giorni  lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate  previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
    3.  Nel  caso  che presso l'amministrazione o presso la struttura
cui  il  dirigente  scolastico  e'  preposto  l'orario settimanale di
servizio  si  articoli  su  cinque  giorni  per  settimana,  le ferie
spettanti  sono  pari  a  ventotto  giornate  lavorative,  ridotte  a
ventisei  per  i  dirigenti  assunti al primo impiego; in entrambe le
fattispecie  le  ferie  sono comprensive delle due giornate di cui al
comma l.
    4.  Al  dirigente  scolastico  sono  altresi'  attribuite quattro
giornate  di  riposo  da  fruire  nell'anno scolastico ai sensi della
legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
    5.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono della localita' in cui il
dirigente scolastico presta servizio e' considerata giorno festivo se
ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
    6.  Nell'anno  di  assunzione  ed  in  quello  di  cessazione dal
servizio  la  durata  delle ferie e' determinata proporzionalmente al
servizio  prestato,  in  ragione  dei dodicesimi di anno maturati. La
frazione  di  mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
    7. Il dirigente scolastico che abbia fruito di assenze retribuite
ai sensi del successivo art. 18 conserva il diritto alle ferie.
    8.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto irrinunciabile e, salvo
quanto  previsto  al  comma  13,  non sono monetizzabili. Costituisce
specifica  responsabilita'  del  dirigente  scolastico  programmare e
organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente dell'ufficio
scolastico   regionale  in  modo  da  garantire  la  continuita'  del
servizio.
    9.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle ferie per impreviste
necessita'  di  servizio,  il  dirigente  scolastico  ha  diritto  al
rimborso  delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per  quello  di  ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche'
all'indennita'  di  missione  per  la durata del medesimo viaggio; il
dirigente  scolastico  ha  inoltre  diritto  al  rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
    10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu'
di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del
dirigente  scolastico  informare  tempestivamente  l'amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
    11.  In  presenza  di  motivate,  gravi  esigenze  personali o di
servizio  che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso  dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo  semestre  dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze
di  servizio  assolutamente  indifferibili,  tale termine puo' essere
prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.
    12.  Il  periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per assenze per
malattia  o  infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero  anno  scolastico.  In  tal  caso,  il godimento delle ferie
avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
    13.  Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie disponibili
all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa
e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno
titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.