Art. 18.
                         Assenze retribuite
    1.  Il dirigente scolastico ha diritto di assentarsi nei seguenti
casi:
    partecipazione  a  concorsi  od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e
corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativo  entro il limite
complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico;
      lutti  per  perdita  del  coniuge,  di parenti entro il secondo
grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
certificazione  anagrafica,  in  ragione  di  giorni  tre  anche  non
consecutivi per evento;
      particolari  motivi  personali  o  familiari,  entro  il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico.
    2.  Il dirigente scolastico ha altresi' diritto ad assentarsi per
quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
    3.  Le  assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
scolastico,  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate agli effetti
dell'anzianita' di servizio.
    4.  Durante i predetti periodi di assenza al dirigente scolastico
spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
    5.  Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104
del  1992,  non  sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    6.  Il  dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per tutti gli
eventi  in  relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei
relativi  regolamenti  di  attuazione  prevedono  la  concessione  di
permessi o congedi comunque denominati.