Art. 18. Assenze retribuite 1. Il dirigente scolastico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento; particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico. 2. Il dirigente scolastico ha altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione. 5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.