Art. 19.
                    Norme sulla tutela e sostegno
                 della maternita' e della paternita'
    1.  Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili, le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
che disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la
tutela  delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e
paternita'  di  figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il
sostegno  economico  alla maternita' e alla paternita'. Entro un anno
dalla   sottoscrizione   del   presente  CCNL,  le  parti  firmatarie
procederanno  alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini
di  eventuali  modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto
dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151/2001.