Art. 19. Norme sulla tutela e sostegno della maternita' e della paternita' 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini di eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151/2001.