Art. 2.
                Durata, decorrenza, tempi e procedure
                    di applicazione del contratto
    1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 settembre 2000 -
31  dicembre  2001,  sia  per  la  parte  normativa  che per la parte
economica.
    2.  In  considerazione  dei  tempi di sottoscrizione del presente
CCNL  la  disdetta  puo'  essere data da una delle parti, con lettera
raccomandata,  un  mese  prima  di  ogni  singola  scadenza.  In caso
contrario  il  presente contratto si intendera' rinnovato tacitamente
di  anno  in  anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
    3.  Le  piattaforme sono presentate con anticipo di trenta giorni
rispetto  alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per  il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali
ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
    4.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte economica del presente contratto, ai
dirigenti  di cui al presente contratto sara' corrisposta la relativa
indennita',  secondo  le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro  del  23  luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si
applica  la  procedura  dell'art.  48,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001.