Art. 20.
               Congedi per motivi di famiglia e studio
    1. Il dirigente scolastico puo' chiedere, per documentati e gravi
motivi  familiari,  un  periodo di congedo continuativo o frazionato,
non  superiore a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'art.
4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
    2.  I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dall'art. 21.
    3. Trovano applicazione l'art. 4, comma 3, nonche' gli articoli 5
e  6  della  legge  n. 53/2000. In apposita sequenza contrattuale, da
attivare  con  i  soggetti  sindacali  firmatari entro sei mesi dalla
sottoscrizione  del  presente  CCNL  saranno  definite  le  modalita'
applicative,  anche  per  quanto  concerne le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
    4.   Per   favorire  la  circolazione  di  esperienze  tra  studi
accademici   ed   esperienze   lavorative  avanzate,  nell'ambito  di
specifici  corsi di universita' ed istituti di alta formazione mirati
all'insegnamento   di   materie   connesse   con   le   problematiche
dell'amministrazione  e  della contrattazione i dirigenti dell'area V
possono   sottoscrivere  contratti  di  didattica  integrativa  o  di
insegnamento.
    Nelle  ipotesi  del  presente  articolo  i  dirigenti interessati
potranno  porsi  o  in  aspettativa  non retribuita o svolgere queste
attivita'  in  aggiunta  agli  obblighi  ordinari di servizio, previa
autorizzazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
    5.  Il  dirigente  ammesso  ai  corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle
borse  di  studio  di  cui  alla  legge  30 novembre 1989, n. 398, e'
collocato,  a  domanda,  in  aspettativa  per  motivi di studio senza
assegni  per  tutto  il periodo di durata del corso o della borsa. Il
periodo e' considerato utile ad ogni altro effetto.