Art. 20. Congedi per motivi di famiglia e studio 1. Il dirigente scolastico puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000. 2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 21. 3. Trovano applicazione l'art. 4, comma 3, nonche' gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. In apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno definite le modalita' applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi. 4. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di universita' ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell'area V possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento. Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale. 5. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo e' considerato utile ad ogni altro effetto.