Art. 21.
                        Assenze per malattia
    1.  In  caso  di  assenza  per  malattia  o  per  infortunio  non
dipendente  da  causa  di servizio, il dirigente scolastico che abbia
superato  il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto
per  un  periodo  di  diciotto  mesi,  durante  il  quale  gli verra'
corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
del  predetto  periodo  di  diciotto mesi, si sommano le assenze allo
stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni.
    2.  Superato  il  periodo  di  diciotto  mesi  cui al comma 1, al
dirigente scolastico che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere
del  periodo  stesso  puo'  essere  concesso, in casi particolarmente
gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di diciotto mesi,
durante   il  quale  non  sara'  dovuta  retribuzione  ma  decorrera'
l'anzianita'  agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il
dirigente   scolastico   lo  abbia  richiesto,  l'amministrazione  ha
facolta'  di  procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti,  all'accertamento  delle sue condizioni di salute al fine di
stabilire  la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai
commi  1  e  2,  e nel caso in cui il dirigente scolastico, a seguito
dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo'
procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
    4.  I  periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    5.  Restano  ferme  le  vigenti norme di legge poste a tutela dei
malati di Tbc.
    6. Il trattamento economico spettante al dirigente scolastico nel
periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente:
      a) retribuzione  intera, compresa la retribuzione di posizione,
per i primi nove mesi di assenza;
      b) 90%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per  i
successivi 3 mesi di assenza;
    c) 50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per  gli
ulteriori 6 mesi.
    7. Il dirigente scolastico si attiene, in occasione delle proprie
assenze  per  malattia,  alle  norme di comportamento che regolano la
materia,  in  particolare  provvedendo  alla tempestiva comunicazione
alla  struttura  di riferimento dello stato di infermita' e del luogo
di  dimora  e  alla  produzione  della  certificazione  eventualmente
necessaria.
    8.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  ascrivibile  a  responsabilita'  di  terzi, il dirigente
scolastico  e'  tenuto  a  dare  comunicazione  di  tale  circostanza
all'amministrazione,  ai  fini della rivalsa da parte di quest'ultima
verso   il  terzo  responsabile  per  la  parte  corrispondente  alle
retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma
6 e agli oneri riflessi relativi.
    9.   In   caso   di   gravi   patologie  che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui  ai commi 1 e 2 del
presente  articolo,  oltre  ai  giorni  di  ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate
dalla  competente  ASL.  Pertanto  per  i giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera retribuzione.
    10.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di
entrata  in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si
computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma l.
    11. Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione
per  motivi  di salute, puo', a domanda, essere collocato fuori ruolo
e/o  utilizzato  in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale   e   professionale.   Tale   utilizzazione   e'   disposta
dall'ufficio  scolastico  regionale sulla base di criteri definiti in
sede di contrattazione decentrata regionale.
    Il  direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale puo'
disporre  l'utilizzazione,  qualora  ne  sussistano i presupposti, in
altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.