Art. 22.
                   Infortuni sul lavoro e malattie
                     dovute a causa di servizio
    1.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea dovuta ad
infortunio  sul  lavoro  il  dirigente  scolastico  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto  fino alla guarigione clinica. Per l'intero
periodo   al   dirigente   scolastico  spetta  l'intera  retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione.
    2.  Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente
scolastico    spetta    l'intera   retribuzione   comprensiva   della
retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
    3.  Decorso  il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dall'art. 21 sulla malattia. Nel caso in
cui  l'amministrazione  decida  di non procedere alla risoluzione del
rapporto  di  lavoro  prevista  da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo   di  assenza  al  dirigente  scolastico  non  spetta  alcuna
retribuzione.
    4.  Il  procedimento  per  il  riconoscimento della dipendenza da
causa  di  servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilita'  permanente  e'  regolato  dalle  disposizioni  vigenti in
materia nei singoli ordinamenti.