Art. 23.
               Affidamento dell'incarico dirigenziale
    1.Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico.
    Gli  incarichi  dirigenziali  sono conferiti a tempo determinato;
l'affidamento  e  l'avvicendamento  degli incarichi, per le tipologie
previste  dalle  norme  vigenti,  avvengono,  nel  rispetto di quanto
previsto  dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
in base ai seguenti criteri generali:
      caratteristiche e complessita' delle istituzioni scolastiche da
affidare  ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso uffici
dell'amministrazione  centrale  o  regionale,  dei  programmi e degli
obiettivi da realizzare;
      attitudini,  capacita'  ed esperienza professionale del singolo
dirigente;
      risultati   conseguiti  anche  rispetto  ai  programmi  e  agli
obiettivi  precedentemente  assegnati ed alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte;
      rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a
garantire  la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
in  relazione  ai  mutevoli  assetti funzionali ed organizzativi e ai
processi  di  riorganizzazione,  nonche' a favorire lo sviluppo della
professionalita' dei dirigenti.
    2.  L'atto  bilaterale  di  natura  privatistica  di  definizione
dell'incarico   deve   precisare,  contestualmente  o  attraverso  il
richiamo  delle  direttive emanate dall'organo di vertice, la natura,
l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i
tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali
a  disposizione,  la durata dell'incarico ed il trattamento economico
complessivo.
    3.  La  durata dell'incarico non puo' essere inferiore a due anni
ne'  superiore  a  sette  anni  e  puo'  essere  rinnovato, anche per
esigenze  di  natura  scolastica;  l'incarico  o  il  rinnovo, in via
eccezionale,  puo'  essere di durata inferiore a due anni nel caso di
collocamento  a  riposo del dirigente in data antecedente ai predetti
due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  150/1999  (incarichi  di  studio,
ricerca,  ispettivi,  etc.)  la  durata  e' correlata al programma di
lavoro ed all'obiettivo assegnato.
    E' fatta salva la possibilita' di revoca anticipata rispetto alla
scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo art. 25.
    L'incarico  e'  rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del
dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal termine
dell'incarico precedente.
    4.   I  responsabili  dei  singoli  uffici  scolastici  regionali
effettueranno,  con  le  procedure di cui all'art. 27, entro tre mesi
dalla  scadenza  naturale  del contratto individuale, una valutazione
complessiva  dell'incarico  svolto;  qualora, nell'ambito dei criteri
generali  di  cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico
precedentemente  ricoperto  e  non  vi  sia  una espressa valutazione
negativa  ai  sensi  del citato art. 27, sono tenuti ad assicurare al
dirigente scolastico un incarico di norma equivalente.
    5.  Nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione che
comportino  la  modifica  o la soppressione dell'ufficio dirigenziale
ricoperto,  si  provvede  ad  una  nuova  stipulazione  dell'atto  di
incarico,  tenendo  conto, per quanto possibile, delle preferenze del
dirigente scolastico interessato.
    6.  Tenuto conto della facolta' dell'ufficio scolastico regionale
di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e
dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione
strutturale  ed  ai  programmi  di  miglioramento  dell'efficienza ed
efficacia dei servizi, trova applicazione a tutti i tipi di incarichi
dei  dirigenti  scolastici  l'art.  19,  comma 1, secondo periodo del
decreto legislativo n. 165/2001.
    7.  Ai  sensi  dell'art.  19, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali e' conferito
dal  dirigente  regionale  a  dirigenti dell'area V nell'ambito della
dotazione  dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica.
Ai  dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale
e  regionale  gli  incarichi  sono  conferiti  dai  responsabili  dei
relativi uffici.
    8. I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca
degli  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali sono oggetto
dell'informazione  preventiva  di  cui  al  precedente  art.  4; deve
essere,   altresi',   assicurata,   da   ciascun  ufficio  scolastico
regionale,   la   pubblicita'  ed  il  continuo  aggiornamento  degli
incarichi  conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al
fine  di  consentire  agli  interessati  l'esercizio  del  diritto  a
produrre  eventuali  domande  per l'accesso a tali posti dirigenziali
vacanti.