Art. 23. Affidamento dell'incarico dirigenziale 1.Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali: caratteristiche e complessita' delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso uffici dell'amministrazione centrale o regionale, dei programmi e degli obiettivi da realizzare; attitudini, capacita' ed esperienza professionale del singolo dirigente; risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte; rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a garantire la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonche' a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti. 2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 3. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a due anni ne' superiore a sette anni e puo' essere rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale, puo' essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 (incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata e' correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato. E' fatta salva la possibilita' di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo art. 25. L'incarico e' rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal termine dell'incarico precedente. 4. I responsabili dei singoli uffici scolastici regionali effettueranno, con le procedure di cui all'art. 27, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 27, sono tenuti ad assicurare al dirigente scolastico un incarico di norma equivalente. 5. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato. 6. Tenuto conto della facolta' dell'ufficio scolastico regionale di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, trova applicazione a tutti i tipi di incarichi dei dirigenti scolastici l'art. 19, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 165/2001. 7. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali e' conferito dal dirigente regionale a dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici. 8. I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente art. 4; deve essere, altresi', assicurata, da ciascun ufficio scolastico regionale, la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.