Art. 24. Mutamento di incarichi e mobilita' professionale 1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici ha effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico. 2. Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova puo' essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio. Il mutamento di incarico puo' avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 23, comma 1, del presente contratto. 3. La contrattazione integrativa nazionale determinera' l'ordine ed i tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi; a tale riguardo possono essere adottati criteri di priorita' in ambito prima provinciale e poi regionale. L'aliquota di posti destinata alla mobilita' professionale e' fissata nella misura del 15% sulla disponibilita' totale; tale percentuale puo' essere modificata in sede di contrattazione integrativa nazionale ove sottoscritta entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL; decorso inutilmente il predetto termine perentorio si applica l'indicata percentuale del 15%. 4. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici. 5. In casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, da definirsi a livello di contrattazione integrativa nazionale, e' ammessa eccezionalmente la mobilita' su posti liberi, che, ove concessa, non e' reiterabile nell'arco di un quinquennio. 6. I dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere incarichi presso amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.