Art. 25. Revoca dell'incarico dirigenziale 1. L'amministrazione a seguito della soppressione del posto dirigenziale, puo' revocare, con le modalita' previste dall'art. 23, al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza ed affidarne un altro. 2. L'amministrazione puo' revocare al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla responsabilita' dirigenziale. 3. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 del successivo art. 27.