Art. 25.
                  Revoca dell'incarico dirigenziale
    1.  L'amministrazione  a  seguito  della  soppressione  del posto
dirigenziale,  puo' revocare, con le modalita' previste dall'art. 23,
al  dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza ed affidarne
un altro.
    2.   L'amministrazione  puo'  revocare  al  dirigente  scolastico
l'incarico  prima  della  scadenza a seguito di valutazione negativa,
secondo  quanto  disposto  dall'art.  21  del  decreto legislativo n.
165/2001 in merito alla responsabilita' dirigenziale.
    3.  Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione
negativa si applica il comma 9 del successivo art. 27.